Innea | Innovazione, Energia, Ambiente
  • Home
  • Normativa
  • Il DL 91/2014

Il D.L. 91/2004

Con la Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in vigore dal 21/8/2014, sono stati introdotti nuovi aggiornamenti all'iter di autorizzazione di impianti per la produzione di biometano.

In particolare, all’art 30, comma 2 si ha l'aggiornamento del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - dopo l'art. 8 - con l'aggiunta dell’ art. 8-bis

Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 (Autorizzazione unica) e 6 (PAS). A tali fini si utilizza:
    1. la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora (prima della modifica del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, la taglia non doveva essere superiore a 100 smc/h per poter utilizzare la PAS), nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;
    2. L’autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 3872, dopo la parola "biomassa, sono inserite le seguenti:" ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione".

L'Articolo 21, comma 2 DLGS 3 marzo 2011, n 28 riporta che “… entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5", le cui prescrizioni sono: “Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4".

Il Comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387: Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo cui realizzare l'impianto.

Innea S.C.p.A. P.IVA 03415850548 - T. e Fax +39 075 527 1961 - info@consorzioinnea.com
 Sede Legale Via Settevalli, 320 - 06129 - Perugia   Sede Operativa Strada delle Fratte, 3/M - 06132 - Perugia - SEO & Webdesign